Art. 4.
    La  borsa  avra'  la durata di dodici mesi e non e' rinnovabile o
cumulabile  con  altre borse, ne' con analoghi assegni o sovvenzioni.
Il  suo  godimento  e' incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o
privato.
    L'importo della borsa e' di L. 18.000.000 lorde complessive.
    La  borsa  sara' utilizzata presso la sede centrale dell'istituto
sperimentale  per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli
di Milano.
    Il  godimento  della borsa di studio non configura un rapporto di
lavoro,  essendo  finalizzato  alla sola formazione professionale dei
borsisti.
    L'istituto  sperimentale  per  la  valorizzazione tecnologica dei
prodotti  agricoli  stipulera'  un contratto di assicurazione per far
fronte  ad eventuali responsabilita' derivanti da infortuni nei quali
il  borsista possa incorrere a causa dell'espletamento della borsa di
studio e da malattia derivante da eventuale infortunio.
    Le spese, riferite all'attivita' del borsista, (es.: laboratorio,
spostamenti, ecc.) potranno gravare sull'area di ricerca cui la borsa
di studio si riferisce. Le spese per gli spostamenti, comprese quelle
di  viaggio,  saranno  rimborsate  sulla  base della presentazione di
idonea  documentazione.  Per le spese relative ai pasti dovra' essere
rispettato  il  limite  di L. 40.000 per un solo pasto e di L. 80.000
giornaliere complessive per i due pasti. Verranno altresi' rimborsate
le spese di pernottamento in alberghi di categoria non superiori alla
seconda.