Art. 10. Graduatoria La graduatoria generale di merito sara' formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli di cui al precedente art. 6. A parita' di punteggio si terra' conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato B), che i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, ovvero documentare secondo le modalita' indicate nel precedente art. 7. La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con successivo provvedimento che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.