Art. 10.

                             Graduatoria

    La  graduatoria  generale  di merito sara' formata sulla base del
punteggio attribuito ai titoli di cui al precedente art. 6.
    A  parita'  di punteggio si terra' conto dei titoli di preferenza
previsti  dall'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modificazioni
(allegato  B),  che  i candidati dovranno dichiarare nella domanda di
partecipazione,  ovvero documentare secondo le modalita' indicate nel
precedente art. 7.
    La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate
con  successivo  provvedimento  che  sara'  pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
    Di  tale  pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
    Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrera' il termine per
le eventuali impugnative.