Art. 13. Norme di salvaguardia Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Roma, 5 ottobre 2000 Il direttore generale: Ippolito