Art. 13.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente bando sono
applicabili  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni  e  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
      Roma, 5 ottobre 2000
Il direttore generale: Ippolito