Art. 2. Requisiti per l'ammissione Al concorso sono ammessi a partecipare i messi di conciliazione non dipendenti comunali che al 30 dicembre 1999 erano in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace, ovvero che abbiano operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni precedentemente a tale data, e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962; 3) godimento dei diritti politici; 4) condotta e qualita' morali incensurabili; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) essere in regola con le norme relative agli obblighi militari. Non sono ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 374/1991, come modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, i messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati successivamente al 1o maggio 1995 (circolare ministeriale n. 6 del 30 giugno 1997 della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 1997).