Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Al  concorso  sono ammessi a partecipare i messi di conciliazione
non  dipendenti  comunali  che  al 30 dicembre 1999 erano in servizio
presso  gli uffici di conciliazione e del giudice di pace, ovvero che
abbiano   operato  presso  gli  uffici  di  conciliazione,  anche  se
soppressi,  per  un periodo di almeno due anni precedentemente a tale
data,  e  che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione,  siano  in  possesso dei seguenti
requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,
ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962;
      3) godimento dei diritti politici;
      4) condotta e qualita' morali incensurabili;
      5) idoneita' fisica all'impiego;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme  relative  agli obblighi
militari.
    Non sono ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 374/1991,   come  modificato  dall'art. 11-bis  del  decreto-legge
7 ottobre  1994,  n. 571,  convertito  con  modificazioni dalla legge
6 dicembre  1994,  n. 673,  i  messi  di conciliazione non dipendenti
comunali   nominati  successivamente  al  1o maggio  1995  (circolare
ministeriale  n. 6  del 30 giugno 1997 della Direzione generale degli
affari  civili  e  delle libere professioni pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 1997).