Art. 3. Esclusione Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con provvedimento motivato.