Art. 3.

                             Esclusione

    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  siano stati
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  ovvero  che siano stati dichiarati decaduti da altro
impiego  statale  ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
    L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    Per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  l'amministrazione puo'
disporre,   in   ogni   momento,   l'esclusione   dal  concorso,  con
provvedimento motivato.