Art. 6. Valutazione titoli Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge n. 468/1999, sono valutabili, solo se posseduti al 30 dicembre 1999, data di entrata in vigore della predetta legge n. 468/1999, i seguenti titoli: 1) titolo di studio eventualmente posseduto superiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (e' valutabile un solo titolo); 2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in qualita' di messo di conciliazione; 3) idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti da amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita'). Ai titoli suddetti verranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) titolo di studio eventualmente posseduto superiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (e' valutabile un solo titolo): punti 2; 2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in qualita' di messo di conciliazione: per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni quindici: punti 0,30; per ogni frazione di mese fino a giorni quindici: punti 0,15; 3) idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti da amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita'): punti 1. Ai fini della valutazione i titoli dovranno essere documentati secondo le modalita' indicate nel successivo art. 7.