Art. 6.

                         Valutazione titoli

    Ai  sensi  dell'art. 26,  comma  2, della legge n. 468/1999, sono
valutabili, solo se posseduti al 30 dicembre 1999, data di entrata in
vigore della predetta legge n. 468/1999, i seguenti titoli:
      1)  titolo  di  studio  eventualmente  posseduto  superiore  al
diploma  di  istituto  di  istruzione  secondaria  di primo grado (e'
valutabile un solo titolo);
      2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di
ruolo,  presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in
qualita' di messo di conciliazione;
      3)   idoneita'  conseguite  in  pubblici  concorsi  indetti  da
amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita').
    Ai titoli suddetti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
      1)  titolo  di  studio  eventualmente  posseduto  superiore  al
diploma  di  istituto  di  istruzione  secondaria  di primo grado (e'
valutabile un solo titolo): punti 2;
      2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di
ruolo,  presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in
qualita' di messo di conciliazione:
        per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni quindici:
punti 0,30;
        per ogni frazione di mese fino a giorni quindici: punti 0,15;
      3)   idoneita'  conseguite  in  pubblici  concorsi  indetti  da
amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita'): punti 1.
    Ai  fini  della  valutazione i titoli dovranno essere documentati
secondo le modalita' indicate nel successivo art. 7.