Art. 13. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.