Art. 13.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio dei docenti.
    Alla  fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e  la  ricerca  svolte al collegio dei docenti che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.