Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini stranieri sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti dall'Universita' e con arrotondamento all'unita' per eccesso. Ad essi non puo' essere concessa alcuna borsa di studio ad eccezione di quelle assegnate dal Paese di origine o dal Ministero degli affari esteri. I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Gli interessati devono redigere le domande di ammissione, separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare, secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in esso richiesti. E' consentita la partecipazione, con "riserva", agli esami di ammissione anche a coloro che conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio ufficiale dei corsi.