Art. 7.

       Svolgimento delle prove d'esame e graduatoria di merito

    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone  di  60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il  candidato  che  abbia superato la prova scritta con una votazione
non  inferiore  a  40/60.  Il  colloquio  si  intende  superato se il
candidato  ottiene  una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di  concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla  base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove.