Art. 7. Svolgimento delle prove d'esame e graduatoria di merito Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.