Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  il  dottorato  di  ricerca.  In caso di rinuncia degli
aventi  diritto,  subentreranno  altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.