Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.