Art. 2. Titolari degli assegni I titolari degli assegni, di cui al precedente art. 1, devono essere dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca. E' escluso il personale di ruolo presso questa o altre universita' italiane, nonche' il personale di ruolo degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.