Art. 2.

                       Titolari degli assegni

    I  titolari  degli  assegni,  di cui al precedente art. 1, devono
essere  dottori  di  ricerca  o  laureati  in  possesso di curriculum
scientifico-professionale  idoneo  per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.
    E'   escluso   il  personale  di  ruolo  presso  questa  o  altre
universita' italiane, nonche' il personale di ruolo degli osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  degli enti pubblici e delle
istituzioni  di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.