Art. 5.

               Modalita' di conferimento degli assegni

    I  vincitori del concorso devono comunicare, a pena di decadenza,
la   propria  accettazione,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  della notifica di conferimento dell'assegno che decorrera'
dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di stipula del
contratto.
    Con  i  candidati  risultati vincitori, verra' stipulato apposito
contratto,  che  ne  regolera'  la  collaborazione  all'attivita'  di
ricerca.
    Le  attivita'  di  ricerca  del  titolare  dell'assegno, dovranno
essere svolte sotto la direzione del responsabile del progetto.
    Il  titolare  dell'assegno  e'  tenuto  a  redigere al termine di
ciascun  anno  una  relazione sulle attivita' svolte. Tale relazione,
unitamente  al  giudizio  espresso dal responsabile della ricerca, e'
sottoposta  alla  valutazione  da  parte del consiglio di facolta' di
afferenza  che, entro trenta giorni, dispone la conferma dell'assegno
per  l'anno  successivo  o  propone  al  rettore  la  risoluzione del
contratto.
    Previo  parere  favorevole  del  titolare  della ricerca, possono
essere  concessi  eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o
interruzioni  del  periodo  di godimento dell'assegno ai titolari che
dimostrino  di  dover  soddisfare  obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
    Coloro  che  si  trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire idonea certificazione.
    Qualora,  inoltre,  il  differimento  della  data di inizio della
collaborazione  alle  attivita'  di  ricerca,  o l'interruzione della
stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti,
l'amministrazione    universitaria    si    riserva    di   valutarne
discrezionalmente l'ammissibilita'.