Art. 5. Modalita' di conferimento degli assegni I vincitori del concorso devono comunicare, a pena di decadenza, la propria accettazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione della notifica di conferimento dell'assegno che decorrera' dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto. Con i candidati risultati vincitori, verra' stipulato apposito contratto, che ne regolera' la collaborazione all'attivita' di ricerca. Le attivita' di ricerca del titolare dell'assegno, dovranno essere svolte sotto la direzione del responsabile del progetto. Il titolare dell'assegno e' tenuto a redigere al termine di ciascun anno una relazione sulle attivita' svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, e' sottoposta alla valutazione da parte del consiglio di facolta' di afferenza che, entro trenta giorni, dispone la conferma dell'assegno per l'anno successivo o propone al rettore la risoluzione del contratto. Previo parere favorevole del titolare della ricerca, possono essere concessi eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del periodo di godimento dell'assegno ai titolari che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad esibire idonea certificazione. Qualora, inoltre, il differimento della data di inizio della collaborazione alle attivita' di ricerca, o l'interruzione della stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, l'amministrazione universitaria si riserva di valutarne discrezionalmente l'ammissibilita'.