Art. 7. Norme generali Gli assegni di cui al presente bando non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle, concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli assegni. Ai titolari degli assegni e' fatto divieto di svolgere qualunque attivita' didattica, salvo quella consentita nei modi e nei tempi di cui all'art. 4, comma 8, della legge 3 luglio 1998, n. 210. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Gli assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita' e alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato. Per i titolari degli assegni di cui al presente bando l'Universita' provvedera' a stipulare apposite polizze assicurative infortuni, responsabilita' civile contro terzi e ove necessario per malattie professionali. I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento della procedura, al recupero degli atti inviati all'Universita' "Vita-Salute San Raffaele"; trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo dei suddetti atti. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste nel regolamento dell'Universita' "Vita-Salute San Raffaele", nonche' le norme vigenti in materia di assegni di ricerca. Milano, 21 settembre 2000 Il rettore: Verze'