Art. 7.

                           Norme generali

    Gli  assegni  di  cui  al  presente bando non sono cumulabili con
borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle,
concesse  da  istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare,
con  soggiorni  all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli
assegni.
    Ai  titolari degli assegni e' fatto divieto di svolgere qualunque
attivita'  didattica, salvo quella consentita nei modi e nei tempi di
cui all'art. 4, comma 8, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
    Il  titolare  in  servizio  presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.
    Agli  assegni  di  cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984,  n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8 agosto  1995,  n. 335,  e  successive modificazioni e
integrazioni.
    Gli  assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca non danno
luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli dell'universita' e
alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato.
    Per   i   titolari   degli  assegni  di  cui  al  presente  bando
l'Universita'  provvedera'  a stipulare apposite polizze assicurative
infortuni,  responsabilita'  civile contro terzi e ove necessario per
malattie professionali.
    I  candidati  dovranno  provvedere a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento  della  procedura,  al  recupero degli atti inviati
all'Universita'  "Vita-Salute  San  Raffaele";  trascorso  il periodo
indicato  l'amministrazione  non sara' responsabile in alcun modo dei
suddetti atti.
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni  previste  nel regolamento dell'Universita' "Vita-Salute
San  Raffaele",  nonche'  le  norme  vigenti in materia di assegni di
ricerca.
      Milano, 21 settembre 2000
Il rettore: Verze'