Art. 10.
    Le  borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del   merito   in   base  alle  prove  effettuate  dalle  commissioni
giudicatrici  e  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  A parita' di
merito  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1967 e successive modificazioni.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000
assoggettato   al   contributo   previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    L'importo  e'  aumentato  per  eventuali  periodi  di  permanenza
all'estero  nella  misura  del  50%.  Le  borse  di  studio  non sono
cumulabili.