Art. 10. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni giudicatrici e secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1967 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000 assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili.