Art. 11.
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.220.000 per l'anno accademico 2000-2001, cosi'
suddiviso:
      prima  rata  L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e'   comprensivo   dell'imposta  di  bollo  virtuale  autorizz.  int.
fin. n. 21674 del 16 dicembre 1992;
      seconda  rata  L.  700.000  (se dovuta va versata entro il mese
di luglio).
    L'importo  della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione  economica  normalizzata  (CEN)  non  rientri nella soglia
superiore stabilita (L. 65.000.000).
    I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al  66%,  sono  totalmente  esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
    In  ogni  caso  e'  dovuto  l'importo  di  L. 100.000 quale costo
diploma.
    I   dottorandi  titolari  di  borse  di  studio  conferite  dalle
Universita'  sui  fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui
all'art. 4,   comma   3,  della  legge  n.  210/1998  sono  esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.