Art. 13.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  di  studio  e  di  ricerche  svolte  al  collegio dei
docenti,  che  ne  curera' la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita'  e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
proporra'  al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita',
di  grave  e  documentata  malattia  e  di  servizio  militare,  o il
proseguimento del corso di dottorato di ricerca.