Art. 13. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' di studio e di ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare, o il proseguimento del corso di dottorato di ricerca.