Art. 14.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
d'ateneo in materia di dottorato di ricerca.