Art. 5.
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  s'intende  superato  se  il  candidato  ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di  parita'  di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa  di  studio,  prevale la valutazione della condizione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   30 aprile   1997  e  successive  modificazioni.  Ulteriori
situazioni  di  parita' di merito, saranno regolate secondo i criteri
di  preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.