Art. 5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Ulteriori situazioni di parita' di merito, saranno regolate secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.