Art. 6.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato le prove di
esame,   sono  ammessi,  senza  borsa  di  studio,  al  dottorato  in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.