Art. 7.
    I  candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti, in carta libera:
      a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
      b) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      c) una fotocopia del codice fiscale;
      d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
      e) autocertificazione di cittadinanza;
      f) autocertificazione  relativa  al  possesso  del  diploma  di
scuola  secondaria  superiore  (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
      g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
      h) dichiarazione   di   non   iscrizione   ad   una  scuola  di
specializzazione   o  ad  un  corso  di  laurea  e  nell'affermativa,
l'impegno  scritto  a  sospendere  la frequenza prima dell'inizio del
corso;
      i) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      l) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa  di  studio  di  cui  al  successivo art. 10 del presente bando
dovranno  inoltre produrre autocertificazione sul reddito complessivo
annuo.
    I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
      1) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.