Art. 7. I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta libera: a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei seguenti documenti: b) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) una fotocopia del codice fiscale; d) due fotografie debitamente firmate a tergo; e) autocertificazione di cittadinanza; f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del diploma stesso); g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta; h) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa, l'impegno scritto a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso; i) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; l) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito complessivo annuo. I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.