Art. 9.
    Il  pubblico  dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.