Allegato 1 All'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo - Piazza Massimo D'Azeglio, 30 50121 Firenze DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ...l... sottoscritt. ................. nat. a .................. il ........................ residente in ........................... via/piazza .............................. ai sensi dell'art. 2 legge n. 15/1968 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, consapevole della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968; Dichiara: .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ..l.. dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di suo interesse ai sensi della legge n. 675/1996. --------- N.B. - Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita'. Firenze, li' ................ ..l.. dichiarante ................................... Le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni L'art. 2 della legge n. 15/1968 prevede i casi in cui si puo' ricorrere all'autocertificazione: la data e luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari; l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione. L'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi: titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di specializzazione; titoli di abilitazione; titoli di formazione; titoli di aggiornamento; titoli di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare; codice fiscale; partita IVA; qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente; qualita' di casalinga; qualita' legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 come modificato dall'art. 22 della legge n. 958/1986; assenza di condanne penali; qualita' di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Validita' degli atti notori I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, della legge n. 127/1997). Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni per i casi suindicati dall'art. 2 della legge n. 15/1968 hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Applicazione delle modalita' previste di autocertificazione ai cittadini stranieri Per i cittadini della Comunita' europea si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le sanzioni per i cittadini Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicita' delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 della legge n. 15/1968). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).