Art. 5.
    L'assegno,  di  cui  al  presente  bando  sono  esenti  da Irpef,
applicandosi  ad  essi  in  materia  fiscale  le  disposizioni di cui
all'art. 4   della   legge   13  agosto  1984,  n. 476  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche',  in materia previdenziale,
quelle  di  cui  all'art. 2  commi 2 e seguenti, della legge 8 agosto
1995,  n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di
L.  25.000.000  si  intende  comprensiva  di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione.