Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale - decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  del  commissario.  Decorso  tale termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari;
    La   spesa   relativa  gravera'  sul  cap.  1/2/29  del  bilancio
preventivo dell'Universita'.
      Cagliari, 29 settembre 2000
Il rettore: Mistretta