Art. 11.

      Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

    I vincitori saranno assunti in prova nella categoria B, posizione
economica  B3,  area  servizi  generali  e  tecnici  con  diritto  al
trattamento   economico  iniziale  di  cui  al  contratto  collettivo
nazionale  di lavoro vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre
mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione viene corrisposta fino al
l'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.