Art. 6. Titoli valutabili Dopo le prove scritte, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, la commissione procedera' alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti al concorso. Ai titoli e' riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30. Il punteggio attribuito ai titoli sara' reso noto mediante affissione all'albo dell'ufficio concorsi. Sono valutabili, le anzianita' di servizio prestate presso le pubbliche amministrazioni.