Art. 6.

                          Titoli valutabili

    Dopo le prove scritte, e prima che si proceda alla correzione dei
relativi  elaborati,  la  commissione procedera' alla valutazione dei
titoli  presentati  dai candidati partecipanti al concorso. Ai titoli
e'  riservato  un  punteggio  complessivo  non  superiore a 10/30. Il
punteggio  attribuito  ai  titoli sara' reso noto mediante affissione
all'albo  dell'ufficio  concorsi.  Sono  valutabili, le anzianita' di
servizio prestate presso le pubbliche amministrazioni.