Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi

I  dottorandi  che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti al
versamento  di un contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di
Dottorato.

La  prima rata dei suddetti contributi dovra' essere versata all'atto
dell'iscrizione.

La seconda rata, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2001.