Art. 11 - Svolgimento dei corsi

I  dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro
attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei
Docenti.

Il   dottorando  puo'  essere  inserito,  previa  autorizzazione  del
Collegio  dei  Docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.

E  dottorando  puo'  svolgere attivita' di supporto alla didattica ai
sensi  dell'art.  33  dello  Statuto previo consenso del Collegio dei
Docenti.

La  sospensione  dal  Corso  di durata superiore a 30 giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa. E' consentita la sospensione dal
Corso  esclusivamente  per  i  periodi  relativi  ai  seguenti  casi,
debitamente   documentati:   maternita',   grave  malattia,  servizio
militare o civile.

Il  dottorando  deve presentare, ogni anno, una dettagliata relazione
scritta   sull'attivita'   svolta   al   Collegio   dei   Docenti  ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
Collegio  stesso.  Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti  propone  al  Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.