Art. 12 - Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di ricerca si consegue a conclusione del Corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono nominate dal Rettore, per ogni corso di Dottorato, in conformita' al vigente Regolamento.