Art. 12 - Conseguimento del titolo

Il  titolo di Dottore di ricerca si consegue a conclusione del Corso,
con  il  superamento  dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una
sola volta.

Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono  nominate dal
Rettore,  per  ogni  corso  di  Dottorato,  in conformita' al vigente
Regolamento.