Art. 13 - Documentazione straniera

Agli  atti e documenti redatti in lingue diverse da italiano, latino,
francese,  inglese,  tedesco  e  spagnolo  deve  essere  allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.