Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

Il  Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio
decreto  la  commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri scelti tra
professori  universitari  e  ricercatori  universitari  di ruolo, cui
possono  essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti anche stranieri
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.

Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  al  colloquio  la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti riportati da
ciascun  candidato  nelle  singole  prove. In caso di parita' di voti
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica,  ai sensi del
D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modifiche.

Le  graduatorie saranno rese pubbliche, di norma, entro il 29.12.2000
esclusivamente  nei  seguenti modi: affissione all'albo ufficiale del
Dipartimento presso il quale ha sede il corso di dottorato.

- affissione all'albo del Servizio Formazione.

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.