Art. 6 - Ammissione ai Corsi

I  candidati  sono  ammessi  ai Corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
Corso di Dottorato.

I  candidati  classificatisi  in posizione utile nella graduatoria di
merito  hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle
borse  disponibilita'  di  esercitare  opzione  tra  le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I  candidati non comunitari non residenti classificatisi in posizione
utile  sono  ammessi  senza titolarita' di borsa di studio nel limite
massimo indicato per ciascun corso.

I  titolari  di  assegni di ricerca classificatisi in posizione utile
sono ammessi ai corsi conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso,
il   totale  degli  ammessi  non  puo'  essere  superiore  al  numero
complessivo di posti disponibili.