Art 8 - Rinunce e divieti

Coloro   che  non  avranno  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.

I  posti  vacanti  saranno  assegnati  ad altri aspiranti che seguono
nella graduatoria generale di merito entro il 22.01.2001.

E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato
o ad una Scuola di Specializzazione.

E'  vietata,  altresi',  la contemporanea fruizione di altre borse di
studio,  tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.

La  rinuncia  del  dottorando  alla  prosecuzione del Corso ovvero il
provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita'  di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal
Collegio dei Docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di
restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti  e relativi all'anno per il
quale  e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato
non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.

Coloro   che   avranno   rilasciato   dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.