Art. 9 - Borse di studio

Le  borse  di studio (il cui numero e' indicato per ciascun Dottorato
all'art.  1  del  presente  bando) vengono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
commissioni giudicatrici.

A  parita'  di  merito  le  borse  sono  assegnate  sulla  base della
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modifiche.

In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso
di  Dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fluirne
una seconda volta.

L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  L.  20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che,  per  l'anno  2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del
percettore della borsa.

L'importo  della borsa di Dottorato e' maggiorato del 50% per periodi
di  soggiorno  all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, il rimborso
di  un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I periodi di
soggiorno  all'estero  non possono superare complessivamente la meta'
della durata del Corso.

Alle  borse  di  studio  si  applicano  le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.84 n. 476.

Il  pubblico  dipendente  ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato,  a  domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.