Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o   istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
Universita'   o   Istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
(M.U.R.S.T.);
      b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
      c) siano idonei al lavoro specifico;
      d) abbiano assolto agli obblighi militari.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione nella sede di fruizione della stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari ed altri pubblici dipendenti.