Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una Universita' o Istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.); b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; c) siano idonei al lavoro specifico; d) abbiano assolto agli obblighi militari. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari ed altri pubblici dipendenti.