Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  del  punteggio  complessivo riportato da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
cui   all'art. 5   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame  e  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli con
l'osservanza delle norme contenute nel sopracitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    La  graduatoria  di  merito  unitamente  quella dei vincitori del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
dell'ufficio concorsi - dell'Universita' di Catanzaro "Magna Græcia".
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti  del  procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione  della  legge  7 agosto  l990,  n. 241, adottato da questo
Ateneo con decreto rettorale n. 271 del 3 agosto 1999.