Art. 10.
                     Borse di studio - Mobilita'

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, con parere del
collegio  dei  docenti,  secondo  l'ordine  definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
    Le  borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    In  presenza  di  una  o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato  la  borsa  sara' assegnata, nel rispetto dell'ordine delle
opzioni  effettuate,  al  primo  idoneo che abbia espresso preferenza
all'atto  della  presentazione  della  domanda di ammissione, secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito,  previo parere conforme del
collegio dei docenti.
    Nel  caso  nessuno  degli  idonei  accetti  il  tema  di  ricerca
specifico  collegato alla borsa di studio ovvero nessuno sia in grado
di  poterlo svolgere, la borsa non sara' assegnata ed il numero delle
borse di studio verra' conseguentemente diminuito.
    In  caso  rinuncia, al momento dell'immatricolazione, della borsa
di  studio  (nel  caso  si  abbia titolo a fruirne) la rinuncia sara'
irrevocabile.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio per l'anno accademico
2000/2001  (anno solare 2001) e successivi e' pari a L. 20.450.000 ed
e'  assoggettato  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  secondo la
normativa  vigente.  Un valore diverso e' previsto esclusivamente per
la  borsa  vincolata finanziata dal dipartimento di psicologia per il
dottorato  in  "psicologia",  in  quanto  i fondi sono di provenienza
della Comunita' europea (n. contratto: HPRN-CT-2000-00076).
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente ed
in  relazione  ad  eventuali  periodi  di  soggiorno all'estero nella
misura del 50%.
    La  durata dell'eventuale attivita' di dottorato presso strutture
non  coincidenti  con  la sede amministrativa o con le eventuali sedi
convenzionate  non  potra' comunque essere superiore alla meta' della
durata complessiva del corso di dottorato.
    L'autorizzazione  a  recarsi  presso strutture italiane od estere
non  facenti parte quali sedi convenzionate del dottorato per periodi
continuativi  superiori a sei mesi (ovvero prolungamento continuativo
di  un  periodo  inizialmente inferiore) dovra' essere deliberata dal
collegio   dei   docenti.   Per   periodi   inferiori   a   sei  mesi
l'autorizzazione sara' concessa direttamente dal coordinatore.
    Con  apposito regolamento vengono inoltre stabiliti i criteri per
accedere  a  rimborsi  di  spese  sostenute  a  seguito  di trasferte
nell'ambito dell'attivita' di ricerca del dottorato.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    In  caso  di  sospensione  di  durata  superiore ai trenta giorni
ovvero di esclusione dal corso, non potra' essere erogata la borsa di
studio.
    In  alternativa  alla  borsa  di  studio ordinaria gli ammessi ai
corsi  di  dottorato possono usufruire di borse di studio concesse in
base   a  finanziamenti  e  assegnazioni  dell'Unione  europea  o  di
organismi   internazionali   ovvero  concesse  direttamente  da  tali
organismi.