Art. 10. Borse di studio - Mobilita' Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, con parere del collegio dei docenti, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca vincolato la borsa sara' assegnata, nel rispetto dell'ordine delle opzioni effettuate, al primo idoneo che abbia espresso preferenza all'atto della presentazione della domanda di ammissione, secondo l'ordine della graduatoria di merito, previo parere conforme del collegio dei docenti. Nel caso nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico collegato alla borsa di studio ovvero nessuno sia in grado di poterlo svolgere, la borsa non sara' assegnata ed il numero delle borse di studio verra' conseguentemente diminuito. In caso rinuncia, al momento dell'immatricolazione, della borsa di studio (nel caso si abbia titolo a fruirne) la rinuncia sara' irrevocabile. L'importo annuale della borsa di studio per l'anno accademico 2000/2001 (anno solare 2001) e successivi e' pari a L. 20.450.000 ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. secondo la normativa vigente. Un valore diverso e' previsto esclusivamente per la borsa vincolata finanziata dal dipartimento di psicologia per il dottorato in "psicologia", in quanto i fondi sono di provenienza della Comunita' europea (n. contratto: HPRN-CT-2000-00076). Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente ed in relazione ad eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La durata dell'eventuale attivita' di dottorato presso strutture non coincidenti con la sede amministrativa o con le eventuali sedi convenzionate non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata complessiva del corso di dottorato. L'autorizzazione a recarsi presso strutture italiane od estere non facenti parte quali sedi convenzionate del dottorato per periodi continuativi superiori a sei mesi (ovvero prolungamento continuativo di un periodo inizialmente inferiore) dovra' essere deliberata dal collegio dei docenti. Per periodi inferiori a sei mesi l'autorizzazione sara' concessa direttamente dal coordinatore. Con apposito regolamento vengono inoltre stabiliti i criteri per accedere a rimborsi di spese sostenute a seguito di trasferte nell'ambito dell'attivita' di ricerca del dottorato. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non potra' essere erogata la borsa di studio. In alternativa alla borsa di studio ordinaria gli ammessi ai corsi di dottorato possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea o di organismi internazionali ovvero concesse direttamente da tali organismi.