Art. 12. Obblighi e diritti dei dottorandi L'inadempienza degli obblighi previsti per il dottorando comportera' l'esclusione o la sospensione dal corso, con decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti con il tutor ed approvate secondo un piano prestabilito. I dottorandi hanno l'obbligo di concordare e sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti le linee di ricerca. Qualora un dottorando abbia sospeso la frequenza per un periodo superiore ad un mese senza giustificazione e non per i casi previsti, con decisione del collegio dei docenti si provvedera' all'esclusione dal corso. Alla fine di ciascun anno il collegio dei docenti deliberera' una relazione sull'attivita' svolta dal dottorando ai fini del giudizio di ammissibilita' o meno all'anno di corso successivo ovvero all'esame finale, per gli iscritti all'ultimo anno. Il giudizio negativo comportera' l'esclusione dal corso. I dottorandi hanno diritto: alla borsa di studio ed alla riduzione dei contributi, ove ne ricorrano le condizioni; alla copertura assicurativa, quali studenti iscritti all'Universita' degli studi di Trieste; all'accesso alle strutture ed ai mezzi informatici secondo quanto previsto dal programma di ricerca; ad una rappresentanza all'interno dei dipartimenti, fissata dai regolamenti delle strutture sedi di dottorato; all'accesso alla mensa; alla possibilita' di chiedere l'intervento del collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio tutor. Il collegio dei docenti, sentite le due parti (tutore e dottorando) assumera' una decisione motivata valutando, al caso, ove possibile, l'opportunita' di sostituzione del tutor.