Art. 6.
                      Commissione giudicatrice

    Per la valutazione comparativa dei candidati e' nominata apposita
commissione giudicatrice.
    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei  docenti.  Essa  sara'  composta  da  tre  docenti
(professori  universitari  di  ruolo e ricercatori universitari), cui
possono  essere  aggiunti  non  piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal segretario della
commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, nella sede di esame.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di  pari merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
    Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti
modi:
      affissione  alla  bacheca  della  segreteria  dei  dottorati di
ricerca  dell'ateneo,  situata  al  II  piano  dell'edificio centrale
dell'ateneo, ala sinistra - Piazzale Europa, 1 - Trieste.
    Solamente   ai   vincitori   verra'  data  comunicazione  scritta
relativamente alle modalita' ed ai termini dell'immatricolazione.