Art. 7. Ammissione ai corsi I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico coincidente con l'anno solare. Il XVI ciclo di dottorato avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2000/2001 ed iniziera', di norma, a partire dal 1o gennaio 2001. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, entro un mese dall'inizio del corso previa valutazione del collegio dei docenti, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di posto vincolato allo svolgimento di un tema di ricerca specifico, il posto verra' assegnato al primo idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito, che dichiari di accettarlo, con parere conforme del collegio dei docenti. Nel caso nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico ovvero nessuno sia in grado di poterlo svolgere il numero dei posti ordinari sara' conseguentemente diminuito. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno e fruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.