Art. 7.
                         Ammissione ai corsi

    I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
    Il  XVI  ciclo  di dottorato avra' pertanto decorrenza con l'anno
accademico 2000/2001 ed iniziera', di norma, a partire dal 1o gennaio
2001.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.   In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto,  entro  un mese dall'inizio del corso previa valutazione del
collegio  dei  docenti,  subentreranno  altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In caso di posto vincolato allo svolgimento di un tema di ricerca
specifico,  il  posto  verra'  assegnato  al  primo  idoneo,  secondo
l'ordine della graduatoria di merito, che dichiari di accettarlo, con
parere conforme del collegio dei docenti.
    Nel  caso  nessuno  degli  idonei  accetti  il  tema  di  ricerca
specifico  ovvero  nessuno sia in grado di poterlo svolgere il numero
dei posti ordinari sara' conseguentemente diminuito.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso  in  congedo straordinario per motivi di studio senza assegno e
fruisce  della  borsa  di  studio  ove ne ricorrano le condizioni. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.