Art. 9.
                              Subentri

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
immatricolazione  entro  i  termini indicati nell'articolo precedente
saranno  considerati  rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato
dichiarazioni  mendaci  saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti
saranno   assegnati   ad  altri  aspiranti,  secondo  l'ordine  della
graduatoria.   I   candidati  aventi  diritto  a  subentrare  saranno
avvisati.
    Nel  caso  in  cui  rimangano vacanti posti nell'ambito di quelli
soprannumerari  per  "titolare  di assegno di ricerca" o "titolare di
borsa  di  studio  del  MAE"  questi,  entro  un  mese  dalla data di
effettivo  inizio  del corso, potranno essere coperti da candidati ai
quali sia stato conferito l'assegno di ricerca o la borsa MAE in data
successiva a quella dell'esame di ammissione.