Art. 9. Subentri Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria immatricolazione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria. I candidati aventi diritto a subentrare saranno avvisati. Nel caso in cui rimangano vacanti posti nell'ambito di quelli soprannumerari per "titolare di assegno di ricerca" o "titolare di borsa di studio del MAE" questi, entro un mese dalla data di effettivo inizio del corso, potranno essere coperti da candidati ai quali sia stato conferito l'assegno di ricerca o la borsa MAE in data successiva a quella dell'esame di ammissione.