Art. 10. Erogazione L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 al lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza del pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso, superare la meta' della durata del corso di dottorato. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo.