Art. 10.

                             Erogazione

    L'importo  annuale  della  borsa di studio e' di L. 20.450.000 al
lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito.  In  caso  di  parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata del corso. La cadenza del pagamento della borsa di
studio e' non superiore al bimestre.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per
cento.  I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso,
superare la meta' della durata del corso di dottorato.
    Le  borse  di  studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo.