Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
dottorato  di  cui  all'art. 2,  sara'  formata  e  nominata ai sensi
dell'art. 7 del regolamento dei dottorati di ricerca.

                               Art. 6.


                             Valutazione

    La commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone di
sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una votazione non inferiore a 40 punti. Il colloquio si
intende  superato  se il candidato ottiene una votazione di almeno 40
punti.
    Al  termine  della correzione della prova scritta ed alla fine di
ogni  seduta  dedicata  alle  prove orali la commissione giudicatrice
forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati con l'indicazione dei voti
riportati  da  ciascuno nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui
si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.