Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di cui all'art. 2, sara' formata e nominata ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei dottorati di ricerca. Art. 6. Valutazione La commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40 punti. Al termine della correzione della prova scritta ed alla fine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.