Art. 7.

                             Ammissione

    I   candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per  ogni  dottorato. I candidati ammessi al corso decadono
qualora  non  esprimano  la  loro  accettazione entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'esito del concorso.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di  dottorato  mediante  comunicazione  scritta da depositarsi, entro
quindici giorni, presso la segreteria dell'ufficio dottorati.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le  prove  d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al
dottorato  in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.