Art. 7. Ammissione I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da depositarsi, entro quindici giorni, presso la segreteria dell'ufficio dottorati. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.