Art. 9. Borsa di studio Ai dottorandi italiani, comunitari, ed extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio nei limiti dei posti con borsa previsti dall'art. 2 del presente bando. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.