Art. 9.

                           Borsa di studio

    Ai  dottorandi italiani, comunitari, ed extracomunitari residenti
in  Italia,  o  titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno  per  uno  dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della
legge  6 marzo  1998,  n. 40, con reddito annuo personale complessivo
non  superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita, ai sensi
e  con  le  modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di
studio  nei  limiti  dei  posti  con  borsa  previsti dall'art. 2 del
presente  bando.  Chi  abbia  usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.