Art. 3. Domanda e termine di presentazione La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1 - 98122 Messina e redatta in carta semplice, su apposito modello - allegato B - che fa parte integrante del presente bando. La domanda puo' essere presentata anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato B - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile. La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di valutazione comparativa indetta con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che ritengono utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonche' il curriculum della propria attivita' scientifica (dottorato di ricerca o curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca), l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli. I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998 (modulo C allegato). Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati; fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non presuppongono l'avvenuta pubblicazione). L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.