Art. 9. Stipula del contratto Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997. Ove entro trenta giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la stipula del contratto si procedera', alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva. Il contratto non da' titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.