Art. 12. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.