Art. 8. Iscrizione ai corsi di dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti documenti: 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a L. 1.500.000, da effettuarsi sul conto corrente postale, n. 254847, intestato all'Universita' degli studi di Salerno, con l'indicazione della causale; 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: cittadinanza; diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero, con la relativa votazione; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca; b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca; c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio dei docenti. Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti, altresi', a dichiarare: di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato; l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; il reddito personale complessivo annuo lordo. Ai fini della determinazione del reddito, che non deve superare l'importo complessivo lordo annuo di L. 15.000.000, concorrono i redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento previsto dal comma 1, punto n. 3. I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il predetto termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.