Art. 8.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale  di  merito  devono  presentare  personalmente o far pervenire
all'amministrazione  universitaria,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo   a   quello   della  ricezione  dell'invito,  i  seguenti
documenti:
      1)   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
      2)  due  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      3)  ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
L. 1.500.000,  da  effettuarsi sul conto corrente postale, n. 254847,
intestato  all'Universita'  degli studi di Salerno, con l'indicazione
della causale;
      4)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n.  403,  che  attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
        cittadinanza;
        diploma  di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
      5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403:
        a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
        b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
        c)  di  impegnarsi,  qualora  intenda intraprendere attivita'
esterne,  anche  occasionali  e  di  breve  durata,  a  darne  previa
comunicazione  all'amministrazione  universitaria e a non iniziare le
predette   attivita'   senza   aver  prima  acquisito  la  prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
    Coloro  che  intendano  fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
      di  non  avere  gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
      l'impegno  a  non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle  concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      il reddito personale complessivo annuo lordo.
    Ai  fini  della determinazione del reddito, che non deve superare
l'importo  complessivo  lordo  annuo  di  L. 15.000.000, concorrono i
redditi  di  origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi
altra  natura  aventi  carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi  natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo.
    I  titolari  di  borsa  di  studio  sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3.
    I   cittadini   stranieri,  sono  tenuti,  infine,  a  presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che
attesti:
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
      b)  il  possesso,  ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione   entro   il   predetto  termine  saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
    I  posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.