Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato sulla base del prospetto di seguito riportato: - I fascia da L. 0 a L. 30.000.000; importo del contributo: L. 2.962.000; - II fascia da L. 30.000.001 a L. 56.000.000; importo del contributo: L. 4.030.000; - III fascia da L. 56.000.001 in poi; importo del contributo L. 9.532.000. Il predetto contributo dovra' essere versato in due soluzioni di pari importo, di cui una al momento dell'inizio dei corsi e l'altra a distanza di un anno dal primo versamento. L'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e' stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del collegio dei docenti che, a tal fine, fissa i criteri di merito. Per il primo anno di corso, la proposta viene formulata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al corso. A parita' di merito l'esonero puo' essere concesso sulla base della valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni.