Art. 10.

    Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato

    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
versato  da  coloro  che  non  usufruiscono della borsa di studio, e'
determinato sulla base del prospetto di seguito riportato:
      - I  fascia da L. 0 a L. 30.000.000; importo del contributo: L.
2.962.000;
      - II  fascia  da  L.  30.000.001  a  L. 56.000.000; importo del
contributo: L. 4.030.000;
      - III fascia da L. 56.000.001 in poi; importo del contributo L.
9.532.000.
    Il  predetto contributo dovra' essere versato in due soluzioni di
pari importo, di cui una al momento dell'inizio dei corsi e l'altra a
distanza di un anno dal primo versamento.
    L'esonero  totale  o  parziale  dal  pagamento dei contributi per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di dottorato e' stabilito dal
consiglio  di  amministrazione  su  proposta del collegio dei docenti
che, a tal fine, fissa i criteri di merito.
    Per  il  primo  anno  di corso, la proposta viene formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
    A  parita'  di  merito  l'esonero puo' essere concesso sulla base
della  valutazione  della  situazione economica, determinata ai sensi
del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modifiche ed integrazioni.